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Superbonus: lavori al 90% e nuove regole. Chi rimane al 110%?

17/11/2022

In data 10 novembre 2022 si è tenuto il Consiglio dei Ministri nel quale si è disposto il via libera al nuovo Decreto Aiuti QUATER; Il decreto contiene diverse misure volte sempre a contrastare il rincaro dei prezzi dell’energia, così come è accaduto con i primi tre decreti sugli aiuti. In quest’ultimo, tuttavia, il nuovo esecutivo in carica ha introdotto delle nuove regole piuttosto stringenti che riguardano il Superbonus 110%.

Superbonus: chi mantiene la detrazione al 110%?

Con l’entrata in vigore del decreto Aiuti Quater, dunque, il Superbonus 110% è destinato a cambiare radicalmente.

Tra le novità più criticate c’è senza dubbio la riduzione, dal 110% al 90%, della detrazione concessa con il maxi-incentivo, a partire dal 1° gennaio 2023.

Questo significa che tutte le spese ammissibili che saranno sostenute a partire dal prossimo anno, da quasi tutti i beneficiari, saranno fruibili nella misura del 90%. Fanno eccezione i cantieri nei quali i lavori siano già in corso oppure siano in procinto di essere avviati.

 

Per poter usufruire del Superbonus con la detrazione al 110%, infatti, sarà necessario:

  • Che i beneficiari presentino la CILAS entro la data del 25 novembre 2022;
  • Nei condomini per i quali è prevista la delibera assembleare, che la delibera risulti approvata per la data di entrata in vigore del decreto aiuti Quater.
  •  

Per tutti i lavori che sono già in corso, e per quelli per i quali la CILAS viene presentata entro il 25 novembre, si potrà continuare a beneficiare del maxi-incentivo al 110%. 

Il Superbonus 110% rimarrà valido fino al 2025 anche per quanto riguarda:

  • I beneficiari che accedono al maxi-incentivo “rafforzato”, per i lavori negli edifici ricadenti all’interno delle aree danneggiate dalle scosse sismiche;
  • Gli interventi effettuati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie.

Unifamiliari: proroga al 31 marzo, ma solo su Prima Casa

Per le villette unifamiliari era previsto che si potesse usufruire del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022 se, entro il 30 settembre 2022, erano stati completati almeno il 30% degli interventi.Il decreto aiuti Quater dispone invece che, sempre chi entro il 30 settembre ha completato almeno il 30% dei lavori, potrà continuare a sostenere spese agevolabili fino al 31 marzo 2023.

Attenzione però, il Governo Meloni ha previsto anche una nuova proroga a favore degli edifici unifamiliari.

 

A partire dal 1° gennaio 2023 infatti, le persone fisiche potranno nuovamente fruire del Superbonus per i lavori nelle unità immobiliari indipendenti e nelle unifamiliari, nella misura del 90%, a condizione che:

  • L’unità oggetto di interventi risulti essere la Prima Casa, ovvero l’abitazione principale, del beneficiario richiedente. Vengono esclusi i detentori in comodato d’uso gratuito;
  • Il reddito del richiedente, in riferimento all’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, non sia superiore a 15.000 euro. 

Nuovo sistema di calcolo del reddito: come funziona

Il reddito considerato sarà quello complessivo del nucleo familiare. Per poterlo calcolare, viene chiarito, sarà necessario sommare tutti i redditi percepiti da tutti i membri del nucleo.

Il risultato della somma dovrà essere poi diviso per un coefficiente “variabile”, che viene determinato proprio in base alle caratteristiche del nucleo familiare. Ad esempio:

  • Se nel nucleo familiare è presente solo un componente, il coefficiente sarà pari a “1”;
  • Se il richiedente ha un coniuge o un secondo familiare convivente (non a carico), e quindi i membri della famiglia sono due, al valore 1 si aggiungerà un altro 1, pertanto il coefficiente sarà pari a “2”;
  • Qualora invece siano presenti familiari a carico, come figli o altri familiari a carico, il valore sarà aumentato di 0,5 per ognuno di essi. Nel caso di due figli quindi, al coefficiente dovrà essere sommato il valore “1”. Se dovessero essere presenti tre o più familiari a carico, a prescindere da quanti siano, il valore da aggiungere sarà sempre “2”.

Lo stesso meccanismo di calcolo del reddito dovrà essere considerato, in base a quanto disposto dal decreto Aiuti Quater, anche per quanto riguarda gli interventi trainaTI (ovvero secondari) nelle singole unità degli edifici condominiali.

 

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