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Cosa succede se si sbaglia il bonifico per l’ecobonus?

07/12/2023

Ecobonus Tende da Sole, Tende da Sole Sconto in Fattura | KE Outdoor Design

 

Cosa accade in caso di errori nei bonifici per le detrazioni fiscali? Nonostante l’ecobonus e gli altri bonus edilizi siano in vigore da tempo, l’Agenzia delle Entrate si trova ancora a dover rispondere a dubbi sulle regole pratiche dei bonus edilizi.
 
Ricordiamo che l’ecobonus, in mancanza di una proroga, scadrà alla fine del 2024. Per ottenerlo, ci sono diverse regole da rispettare, che hanno registrato diverse modifiche e su cui è necessario fare il punto.
 

Bonifici detrazioni fiscali ed errori, il caso dell’ecobonus

Un contribuente che nel 2023 ha realizzato interventi di efficientamento energetico incentivati con l’ecobonus, nella causale del bonifico parlante ha indicato “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”, anziché “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”.
 
La norma indicata nel bonifico per ottenere la detrazione fiscale è quella relativa al bonus ristrutturazioni e non all’ecobonus.
 
Il contribuente si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se nella dichiarazione dei redditi 2024 può detrarre le spese al 65%, aliquota riconosciuta per l’intervento di efficientamento energetico che ha realizzato o se, avendo erroneamente fatto riferimento al bonus ristrutturazioni, avrà diritto alla detrazione al 50%.
 
L’Agenzia ha ribadito la spiegazione contenuta nella Circolare 17/2023: se, per mero errore materiale, nei bonifici per le detrazioni fiscali è stato riportato il riferimento normativo relativo al recupero del patrimonio edilizio, anziché all’ecobonus, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.
 
Questo significa che gli errori nei bonifici per le detrazioni fiscali non pregiudicano la possibilità di ottenere l’ecobonus, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni che danno diritto alla detrazione.
 

Ecobonus nel 2024, come funziona la detrazione

Ma quali sono le condizioni che danno diritto all’ecobonus? In presenza dei dubbi che ancora ruotano intorno ai bonus edilizi, è utile ricordare in primo luogo che l’ecobonus scadrà il 31 dicembre 2024. Per ottenere la detrazione, le spese per i lavori di riqualificazione energetica devono essere sostenute entro questa data. I lavori possono invece continuare anche dopo.

Oltre alle spese relative all’intervento principale, sono detraibili le spese per le opere edili connesse, la progettazione dei lavori, il rilascio della certificazione energetica, delle attestazioni e delle asseverazioni.
 
I lavori incentivati con l’ecobonus possono essere realizzati sui fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali, che siano già dotati di un impianto di riscaldamento.
 
L’ecobonus può essere fruito sia come detrazione Irpef, ad esempio da un contribuente dipendente, che realizza i lavori sulla propria abitazione, sia come detrazione Ires dalle imprese e dalle società. Tra i beneficiari rientrano anche gli Istituti autonomi case popolari e le cooperative di abitazione. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
 
Non è più possibile scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Si può continuare a beneficiare delle due opzioni solo se entro il 16 febbraio 2023 è stato richiesto il titolo abilitativo o sono stati effettuati pagamenti o stretti accordi che provano la data dei lavori di edilizia libera.
 
L’aliquota della detrazione varia dal 50% al 65%, a seconda della tipologia di intervento realizzato. Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali che interessino almeno il 25% dell’involucro, sarà riconosciuta una detrazione del 70%. La detrazione sale al 75% se con l’intervento di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.
 
Il limite della detrazione varia a seconda della categoria dell’intervento e degli immobili: ammonta a 100mila, 60mila e 30mila euro nelle singole unità immobiliari, mentre nei condomìni si ottiene su un ammontare delle spese fino a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
 
I lavori incentivati, di importo superiore a 516mila euro, possono essere svolti solo da imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso della qualificazione SOA.
 
In alcuni casi, le imprese che realizzano gli interventi hanno l’obbligo di applicare i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. L’obbligo vige per i lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, che concorrono alla realizzazione di un’opera di importo complessivo superiore a 70mila euro.

Si tratta di:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 

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