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Decreto liquidità salva imprese e professionisti: tutte le misure

10/04/2020

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n.23 dell'8 aprile 2020, cd. 'salva imprese' coi prestiti e la liquidità per fronteggiare la grave emergenza: per le piccole e medie imprese, la garanzia sui prestiti rimane al 100%. Fino a 25 mila euro non ci sarà alcuna valutazione del merito di credito

 

Prestiti a imprese, PMI, professionisti

Il decreto 'salva imprese' o 'decreto liquidità imprese' (DL n.23 dell'8 aprile 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.94 dell'8 aprile.

Approvato dal Governo in data 6 aprile 2020, il decreto-legge liquidità imprese o decreto salva imprese contiene un pacchetto economico per fronteggiare la pesantissima crisi causata dall'emergenza Coronavirus.

Sace SPA, posseduta da Cassa Depositi e Prestiti sarà autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie per il rilascio di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19. Di questi 200 miliardi di euro, almeno 30 miliardi saranno destinati a supporto di piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva.

NB - le imprese che utilizzeranno questo strumento non potranno distribuire utili nei dodici mesi successivi all'erogazione del credito e dovranno assumere l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il decreto - immediatamente in vigore, ma che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni - prevede:

  • lo stanziamento di 200 miliardi di prestiti con garanzie fino al 90% per tutte le imprese, senza limiti di fatturato, e altri 200 miliardi di crediti destinati al sostegno dell'export;
  • la garanzia al 100% sui prestiti per le piccole e medie imprese (fino a 499 dipendenti) e i professionisti: fino a 25 mila euro non ci sarà alcuna valutazione del merito di credito. Fino a 800.000 euro, garantiti al 90% dallo Stato e al 10% dai confidi, non ci sarà alcuna valutazione sull'andamento dell'azienda. Per importi fino a 5 milioni di euro la garanzia sarà pari al 90%, senza valutazione dell'andamento dell'aziendale.

Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Speciale Fondo Centrale di Garanzia professionisti e PMI

Viene disposto un ulteriore potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi.

Sono infatti ammessi al Fondo con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da parte del medesimo, i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito.

Il Fondo può ora concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell’importo.

Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario).

Credito di imposta per acquisto mascherine

Il DL per il credito alle imprese prevede, inoltre, il credito di imposta anche sull'acquisto di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale.

La disposizione estende 'le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro' includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi)'. Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

Nuova proroga per tasse e contributi

  • estensione al 30 maggio 2020 della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi da parte delle imprese, autonomi e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
  • sospensione dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, che andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020;
  • congelamento dei termini per il bonus prima casa dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020;
  • estensione al 16 aprile 2020 del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e proroga della scadenza per l’invio della Certificazione Unica dal 31 marzo al 30 aprile.

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

L'art.19 dispone che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo 17 marzo - 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/1973 da parte del sostituto di imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Termini agevolazioni prima casa

I termini per l'agevolazione prima casa e per il credito di imposta per il riacquisto della prima casa sono sospesi nel periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020.

Divieto di cumulo pensioni e redditi (indennità 600 euro)

Riguardo al Fondo ultima istanza, cioè l'indennità 600 euro dedicata ai professionisti iscritti a una cassa specifica (come gli ingegneri e gli architetti), l'art.34 specifica che i professionisti di cui al comma 2 dell’art. 44 del decreto legge 18/2019, ai fini della fruizione dell’indennità prevista dal medesimo articolo, devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 e, pertanto:

  • non devono percepire redditi da lavoro dipendente;
  • non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

La novità importante in merito all'indennità Covid-19 da 600 euro per i professionisti iscritti alle Casse (ingegneri e architetti compresi) è quindi che, ai fini del riconoscimento dell’indennità in parola, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

Proroga DURF

L'art.23 dispone che 'I certificati previsti dall’articolo 17- bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020'. Viene quindi prorogata espressamente la validità dei certificati previsti dall’art.17-bis del d.lgs. 241/1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate.

In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

In definitiva: i documenti unici di regolarità fiscale (DURF) emessi nel corso del mese di febbraio 2020 rimangono validi fino al 30 giugno 2020.

Differimenti vari e impiantistica sportiva

Il decreto prevede, infine:

  • lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);
  • l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020. Naturalmente, le disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, emolumenti di ogni sorta, indennità, ammortizzatori sociali e prestazioni assistenziali o sociali, contributi, sovvenzioni o agevolazioni alle imprese di qualsivoglia natura;
  • l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Link al PDF da Corriere.it:

https://www.corriere.it/economia/aziende/20_aprile_09/decreto-liquidita-testo-integrale-pubblicato-gazzetta-ufficiale-58edf4c0-7a2f-11ea-880f-c93e42aa5d4e.shtml

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