FOTOVOLTAICO IN CONDOMINIO: RIVOLUZIONE CON GLI IMPIANTI DI CONDIVISIONE
di preventivifree.net
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Nel decreto Milleproroghe, del febbraio 2020, era stato inserito un emendamento che promuove l'autoconsumo delle 'comunità energetiche': d'ora in poi anche i condomini potranno installare pannelli sui tetti e dividere l'elettricità prodotta tra tutte le famiglie. A settembre sempre di quest'anno è stato confermato ocn un decreto da parte del Ministero Per lo Sviluppo economico che questa innovazione può a breve diventare una realtà.
Al contempo è divenuta una grande occasione sviluppare impianti fotovoltaici in condominio, pure se destinati alle singole abitazioni. Infatti con le nuove detrazioni fiscali e cessione del credito 2020 - premesso che l'installazione per i singoli condomini è sempre garantita dalla legge e inviolabile a patto di rispettare gli spazi altrui e le norme condominiali - è molto più conveniente. Nei casi di applicazione del Superbonus 110%, invece, si configuarano due ipotesi: realizzare un fotovoltaico per le sole utenze elettriche comuni (ascensori, luci interne ed esterne etc.) oppure realizzare gli impianti dei singoli condomini interessati, ma in entrami i casi, a patto che vengano rispettate le condizioni di efficientamente complessivo dell'immobile nella sua interezza, mediante l'inclusione di un intervento comune, come il cappotto termico.
Anche in Italia, come già in altri paesi europei, potranno nascere le comunità energetiche: cittadini costituitisi in gruppo, condomini dello stesso palazzo, commercianti e piccoli imprenditori dello stesso distretto produttivo potranno investire insieme, comunemente, in un impianto fotovoltaico o eolico e dividere tra loro l'energia prodotta. Energia che potrà essere 'autoconsumata' direttamente o accumulata per un consumo serale e notturno, ma anche immessa nella rete. A certe condizioni, che verranno fissate a breve, la produzione sarà incentivata anche in presenza di sistemi di accumulo integrati.
Finora, la legislazione italiana consentiva l'installazione di impianti fotovoltaici o per le singole utenze private, per un unico proprietario; oppure per l'utenza condominiale generale (luci scale, ascensori, motori, pompe, caldaie etc., collegate ad un contatore intestato al condominio. Invece, con un emendamento al decreto Milleproroghe, l'Italia, che recepisce finalmente la direttiva europea della fine del 2018 sulla 'promozione dell'uso di fonti rinnovabili', si prepara a dare il via agli impianti condivisi. Il decreto deve essere convertito, è in discussione alla Camera. Ma l'approvazione sembra quasi scontata,
Finalmente l'elettricità prodotta, ad esempio, dall'impianto fotovoltaico (o eolico) condominiale, potrà essere distribuita tra tutte le famiglie. Lo stesso per un gruppo di negozianti di un centro commerciale o di piccoli imprenditori di una zona industriale. Nel testo viene specificato trattarsi di una 'fase sperimentale', che prevede - per il momento - la possibilità d'installare impianti che non superino i 100 kw di potenza, che comunque è certamente sufficiente per i maggiori usi oggi necessari in Italia per i condomini e per gruppi di piccole e medie aziende che lavorano nella stessa area. E' previsto, infine, l'obbligo di indicare un responsabile 'del riparto dell'energia condivisa, fermo restando che il calcolo dell'energia condivisa è effettuato dal gestore della rete sulla base della lettura dei contatori di emissioni e prelievo'.
Non sarà ancora possibile per le comunità di autoconsumo di distaccarsi dalla rete elettrica nazionale e dai gestori del servizio, in prima per motivi tecnici di affidabilità e continuità nell'erogazione di energia in momenti critici oltreché per garantire di sopportare il carico resistivo totale con alti picchi, senza dover spendere cifre molto alte né per i pannelli né per gli accumulatori (garantendo comunque un netto e costante risparmio con tempi di ammortamento brevissimi); in secondo luogo perché, come già detto, è una fase sperimentale in cui si vuole testare l'impatto di questi sistemi sulla rete e sui gestori.
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Ebbene si, ovviamente - e per fortuna - si prevedono: 'strumenti di incentivazione necessari per la realizzazione della configurazione di autoconsumo multiplo'. Incentivi che però non sarà possibile cumulare con gli incentivi previsti per chi fa 'scambio sul posto', cioè immette energia in rete. Gli incentivi dovranno essere definiti con un successivi provvedimenti.
C'è da attendere dunque solo l'approvazione finale, dei decreti operativi, ma è probabile che avverrà entro pochi mesi.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INDIPENDENTI PER I SINGOLI CONDOMINI
Se invece volete procedere per un impianto autonomo, seppur in condominio, ricordatevi sempre che la normativa vigente vi tutela, riservandovi una porzione del tetto condominiale, in quota proporzionale. In quel caso non avrete bisogno di nessuna autorizzazione, ma solo di accertarvi con l'Amministratore del conominio di quanti mq disponete sul tetto e di presentare, successivamente, una proposta-progetto dettagliata allo stesso Amministratore, ilq uale la inoltrerà a tutti i condomini. Decorso un termine minimo di lettura, senza che siano intervenuti rilievi da nessuno dei condomini (sullo spazio utilizzato, su questioni di sicurezza o lesione di diritti altrui) si potrà procedere all'installazione. Qualora vi fosse un parere negativo motivato da parte di un condomine: '...L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere'.
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