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Bonus Edilizi 2023

03/01/2023

 

 

Anche nel 2023 è disponibile un ampio menu di bonus edilizi. Ma il quadro ha subito delle modifiche sostanziali: l’uscita di scena del bonus facciate, la riduzione, tranne che per alcune eccezioni, dell’aliquota agevolativa del superbonus al 90%, il nuovo tetto di spesa per il bonus mobili, sceso a 8.000 euro contro i 10.000 euro del 2022. Un’altra novità scattata con il 2023 è l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto sono in possesso della certificazione SOA.

Il 2023 ha portato con sé molteplici novità per i bonus edilizi.

In primo piano, il taglio dell’aliquota del superbonus, scesa, tranne che per alcune eccezioni, dal 110 al 90%.

Con il 2023 è terminato il bonus facciate ed è scattato un nuovo tetto di spesa per il bonus mobili, diminuito a 8.000 euro contro i 10.000 euro del 2022.

È poi entrato in vigore l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto sono in possesso della certificazione SOA.

 

Superbonus al 90%

Il 2023 apre una nuova stagione per il superbonus: la misura della maxi-detrazione nella generalità dei casi, con alcune eccezioni, passa dal 110% al 90%.

La misura esatta dell’aliquota da applicare nel 2023 varia a seconda del soggetto e del rispetto di determinate condizioni.

1) Condomini, persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e Onlus, Associazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale

La detrazione spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2023 se:

- se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 (e, per i condomini, l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022);

- (solo per i condomini) se la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022;

- nell’ipotesi di intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31 dicembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

La data della delibera assembleare deve essere certificata la dall'amministratore o dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

Nei casi diversi dai precedenti, la detrazione spetta nella misura del:

- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;

- 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Per le spese sostenute post 2023, l’aliquota agevolativa si ridurrà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

2) Edifici unifamiliari o unità funzionalmente autonome

Se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2023, la detrazione è pari al 110%:

- per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;

- per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Se i lavori sono iniziati nel 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:

- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;

- che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

- che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente pari a 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se è presente un secondo familiare convivente, di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a carico e di 2 se sono presenti 3 o più familiari a carico.

3) Zone terremotate e soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali

L’aliquota resta al 110% fino al 2025:

- per le zone terremotate;

- per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

 

Bonus facciate

Con il 2023 è invece arrivato a scadenza il bonus facciate. Pertanto, è possibile fruire della detrazione fiscale (pari, nel 2022, al 60%) solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per la corretta applicazione della data di sostenimento della spesa:

- le persone fisiche, gli esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali devono fare riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa). Per i soggetti che applicano i criteri di cassa, il pagamento dell’intera spesa entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti, permette di beneficiare del bonus facciate anche nel 2023;

  • le imprese individuali, le società e, in genere, gli enti commerciali, devono fare riferimento alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), indipendentemente dalla data del pagamento. Tali soggetti sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

 

Bonus “minori”

Nessuna modifica è invece intervenuta per gli altri bonus “minori”.

Nel 2023 è confermata la detrazione Irpef al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’articolo 16-bis del TUIR), con limite di spesa a 96.000 euro (anziché 48.000 euro).

Continua ad essere fruibile l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% e il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85%.

In vigore anche il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

È poi disponibile anche il bonus verde, la detrazione Irpef del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.

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