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Superbonus villette, le nuove regole per il 2023

14/04/2023

Aliquota al 110% o 90% in base all’avanzamento del cantiere, al reddito e alla data delle spese. Restrizioni su sconto in fattura e cessione del credito.

Superbonus villette con aliquote differenziate e restrizioni sullo sconto in fattura e la cessione del credito. La detrazione sugli immobili unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti è influenzata dalla data in cui sono sostenute le spese o sono stati completati alcuni lavori.
 
In generale, per il Superbonus villette si possono verificare tre casi determinanti:
1. chi entro il 30 settembre 2022 ha completato almeno il 30% dell'intervento complessivo;
2. chi ha avviato i lavori tra ottobre e dicembre 2022, o al 30 settembre 2022 non ha completato almeno il 30% dell'intervento complessivo;
3. chi ha avviato i lavori dal 1° gennaio 2023.
 
L’incrocio di date che regola il Superbonus villette influisce anche sulla possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Tale incrocio è determinato dalla Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 197/2022), dalla Legge “Aiuti-quater” (Legge 6/2023) e dalla recente legge sulla cessione del credito (Legge 38/2023 di conversione del DL 11/2023), appena entrata in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 

1. Superbonus villette al 110%

Gli immobili unifamiliari su cui al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, potranno continuare a fruire del superbonus con aliquota al 110% fino al 30 settembre 2023.
 
I proprietari possono scegliere se:
- usufruire direttamente del Superbonus nella dichiarazione dei redditi;
- optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
 
Se, nell’ambito dell’intervento agevolato con il Superbonus in condominio con aliquota al 110% si devono realizzare delle varianti e si presenta una nuova Cilas, o si richiede un nuovo permesso di costruire, i contribuenti:
- continuano ad usufruire dell’aliquota al 110%;
- continuano a poter scegliere se usare direttamente la detrazione o scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito.

2. Superbonus villette, il buco normativo

Nella normativa che regola il Superbonus villette c’è un buco temporale. Il Superbonus villette è scaduto il 30 giugno 2022 ed è stata concessa una proroga solo a chi si trovava a buon punto con i lavori.

Dopo qualche aggiustamento, oggi la detrazione funziona così:
- chi entro il 30 settembre 2022 è riuscito a completare almeno il 30% dell’intervento complessivo ha diritto al Superbonus villette al 110% per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023;
- chi non è riuscito a rispettare questa condizione, o ha avviato i lavori tra ottobre e dicembre 2022, non ha diritto al Superbonus vilette, ma solo i bonus casa ordinari, come ad esempio l’ecobonus e il bonus ristrutturazioni;
- chi avvia i lavori dal 1° gennaio 2023 ha diritto al Superbonus villette con aliquota al 90% e una serie di restrizioni.
 

3. Superbonus villette al 90% nel 2023

Nel 2023 il Superbonus villette sopravvive con l'aliquota al 90%, ma solo per le prime case di proprietari con reddito di riferimento fino a 15mila euro.

Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, per un numero di parti determinato come segue:
- contribuente > 1
- coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente > +1
- familiari, in numero pari a:
-- un familiare > +0,5 
-- due familiari > +1
-- tre o più familiari > +2. 
 
Se la presentazione della Cilas o la richiesta del permesso di costruire è avvenuta entro il 16 febbraio 2023, i proprietari possono:
- usufruire direttamente del Superbonus nella dichiarazione dei redditi;
- optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
 
Se la presentazione della Cilas o la richiesta del permesso di costruire è avvenuta dopo il 16 febbraio 2023, i proprietari possono solo usufruire direttamente del Superbonus nella dichiarazione dei redditi.
 
In presenza di varianti, la possibilità di scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito è determinata dalla data della Cilas o del permesso di costruire originario, cioè del titolo abilitativo sulla base del quale è stato avviato l’intervento agevolato col Superbonus.

Se il titolo abilitativo originario è stato presentato o richiesto entro il 16 febbraio 2023, per le varianti i proprietari possono sempre:
- usufruire direttamente del Superbonus nella dichiarazione dei redditi;
- optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

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